Dopo i 200 arrivano i 150, chiediamoci se seguiranno i 100 e poi i 50 …
A parte le battute, ad agosto (busta paga di luglio) molti lavoratori hanno ricevuto un bonus economico di 200€ a sostegno del reddito; adesso con il Decreto Aiuti Ter viene previsto un ulteriore bonus di importo pari a 150 euro.
Per quanto di nostro interesse va sottolineato che cambiano i requisiti rispetto a luglio: infatti beneficeranno del bonus i lavoratori dipendenti che nella busta paga del mese di novembre 2022, percepiranno una retribuzione imponibile contributiva inferiore o uguale a 1.538,00 euro.
Contestualmente, anche questa volta, viene richiesto ad ogni lavoratore di predisporre e firmare una auto-dichiarazione attestante di non essere titolare di prestazioni pensionistiche e di non far parte di un nucleo familiare beneficiario di reddito di cittadinanza.
Come per il bonus di luglio, i dipendenti che non presenteranno l’autodichiarazione, anche se in possesso dei requisiti richiesti, non potranno ricevere il bonus.
Al momento però non vi sono ancora le istruzioni INPS in merito a chi esattamente può presentare la domanda ed il facsimile del modello che andrà necessariamente utilizzato.
In caso di dipendenti che hanno più rapporti di lavoro, ovviamente la richiesta dell’indennità potrà essere richiesta ad uno solo dei datori di lavoro, dichiarando di non aver fatto analoga richiesta ad altri datori.
Va sottolineata una peculiarità, il bonus spetta anche nel caso in cui il lavoratore nel mese sia interessato da assenze con contribuzione figurativa integrale da parte dell’Inps; questo significa che ne potranno avere diritto anche lavoratori con una retribuzione normalmente superiore ai 1.538€, ma che nel mese di novembre, per malattia/maternità o altro, si ritrovino un reddito inferiore.
Si ricorda infine che il bonus non è cedibile, ne sequestrabile ne pignorabile, inoltre non costituisce reddito ne fiscale ne per eventuali prestazioni previdenziali o assistenziali.
L’argomento è stato qui trattato volutamente in modo sintetico e semplificato ad uso esclusivo dei clienti dello studio, di conseguenza, non costituisce un parere giuridico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.