Quando è infortunio in itinere

NEWS - Giovedì 03 Novembre 2022

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Utilizziamo il termine “infortunio in itinere” per descrivere tutti quegli incidenti, in auto a piedi, in bici o in moto o in autobus/treno, che accadono mentre ci si reca al lavoro o si sta tornando a casa dal lavoro.

L’Inail ha delineato specificatamente la casistica, infatti non tutti gli infortuni in itinere sono indennizzati dall’ente, ma unicamente quelli che accadono:

- nel normale percorso tra luogo di lavoro ed abitazione e viceversa,

- nel normale tragitto tra due luoghi di lavoro,

- nel tragitto per andare o tornare dal luogo per il pranzo (in mancanza di mensa aziendale).

Il percorso considerato è sempre quello più breve/ragionevole, non sono quindi ammesse soste o deviazioni dal tragitto originario, salvo l’eventuale accompagnamento dei figli a scuola.

Di regola viene indennizzato l’infortunio in itinere solo se si utilizzano mezzi pubblici, l’utilizzo dell’auto privata è coperto dall’Inail solo se necessario, ad esempio per mancanza di copertura del tragitto da mezzi pubblici o se gli orari degli stessi non sono compatibili con quelli dell’azienda, o se è disagevole il loro utilizzo (ad esempio eccessivo dispendio di tempo rispetto al mezzo privato).

Il mezzo privato è ammesso anche quando è fornito dal datore di lavoro o è dallo stesso richiesto per esigenze lavorative.

Anche il tempo del tragitto è elemento da valutare per capire se l’Inail indennizzerà, infatti l’orario deve essere compatibile con quelli che sono gli orari riconducibili all’attività lavorativa.

Una relativa novità (decorre dal 2016), in un’ottica di mobilità sostenibile e green, l’Inail riconosce ed indennizza l’infortunio in itinere accaduto in bicicletta, comprese quelle con pedalata assistita.

Attenzione, infine, l’infortunio in itinere non viene coperto dall’Inail quando il lavoratore conducente del veicolo sia privo di patente di guida, o anche quando sia direttamente causato da una alterazione da alcol o da psicofarmaci o stupefacenti, o per mancanza del rispetto del codice stradale.

L’argomento è stato qui trattato volutamente in modo sintetico e semplificato ad uso esclusivo dei clienti dello studio, di conseguenza, non costituisce un parere giuridico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.


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