"Credete a chi cerca la verità, non a chi la trova." (Andreè Gide)
L’argomento videosorveglianza è particolarmente delicato e richiede molta attenzione, oltre al pedissequo rispetto delle disposizioni.
Infatti, l’installazione di telecamere in azienda coinvolge due distinte normative complesse: lo statuto dei lavoratori, art.4 L.300/70, per quanto attiene la sorveglianza a distanza dei dipendenti. e la vigente normativa sulla privacy, GDPR 2016/679 per il rispetto dei principi di liceità, necessità, pertinenza e non eccedenza.
Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale, e la loro installazione DEVE ESSERE PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATA con accordo sindacale od autorizzazione della Direzione del Lavoro Competente.
Giusto per non scherzare, eventuali inadempimenti possono portare all'applicazione di sanzioni che vanno da trentamila euro a centottantamila euro !!! Per la configurazione del reato è sufficiente la sola installazione degli impianti di controllo anche se non ancora attivati; inoltre, la normativa si applica anche ad eventuali telecamere finte.
Ulteriormente, anche la ripresa di immagini con una telecamera-videocitofono, anche se non registrate ma visibili su un monitor, costituisce trattamento di dati personali in quanto certifica la presenza di determinati soggetti in un determinato luogo.
Video-sorvegliare un ambiente significa automaticamente trattare dati personali di coloro che vengono ripresi, tale fatto deve essere oggetto di adeguata informativa nei confronti di chi sta per accedere o si trova nell'ambiente stesso.
Inoltre, le informazioni raccolte sono utilizzabili da parte del datore per tutti i fini connessi al rapporto di lavoro (anche disciplinari), a condizione che i lavoratori siano adeguatamente informati sulle modalità d’uso degli strumenti e sull’effettuazione dei controlli.
Le telecamere possono riprendere l’attività lavorativa a distanza dei lavoratori solo se in via occasionale ed esclusivamente finalizzata alla sicurezza aziendale e dello stesso dipendente e la visione sia consentita solo in presenza di eventuali violazioni, furti, atti di vandalismo ecc. (una volta denunciate all’autorità giudiziaria).
Infine, l’azienda deve sempre garantire misure tecniche/organizzative per la cancellazione delle immagini registrate, anche in forma automatica, e garantire che l’accesso alle immagini sia possibile solo al personale autorizzato.
DECALOGO PER LINSTALLAZIONE E L’UTILIZZO DI VIDEOCAMERE:
OBBLIGO DI PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE ALL’INSTALLAZIONE (sindacale o DTL)
OBBLIGO DI ESAUSTIVA INFORMATIVA AI DIPENDENTI
I CONTROLLI DEVONO RISPETTARE IL CODICE DELLA PRIVACY
NOMINA DEL RESPONSABILE E DEGLI ADDETTI ALL’ACCESSO DELLE IMMAGINI
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI ADDETTI ALLA VIDEOSORVEGLIANZA
GARANTIRE L’ACCESSO DELLE IMMAGINI AL SOLO PERSONALE AUTORIZZATO
LE IMMAGINI REGISTRATE VANNO CANCELLATE ENTRO 24 ORE (48 nei w.e.)
EVITARE CHE LE IMMAGINI RIPRENDANO IN MANIERA UNIDIREZIONALE I LAVORATORI
DIVIETO DI UTILIZZARE LE REGISTRAZIONI PER ALTRI SCOPI
OBBLIGO DI CARTELLI VISIBILI E COMPRENSIBILI CHE AVVISINO DELLA PRESENZA DI VIDEOCAMERE
Quindi, anche se si è in buona fede, non installiamo mai telecamere in azienda senza prima una accurata valutazione degli adempimenti da fare e delle implicazioni corrispondenti.
L’argomento è stato qui trattato volutamente in modo sintetico e semplificato ad uso esclusivo dei clienti dello studio, di conseguenza, non costituisce un parere giuridico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.