600€ nuova soglia dei fringe benefit

NEWS - Lunedì 05 Settembre 2022

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"Non è facile non fare niente... non sai mai quando hai finito." (Leslie Nielsen)

Il Decreto Legge aiuti bis ha previsto per il solo anno 2022, l’innalzamento da 258€ a 600€ della soglia di esenzione dei fringe benefit erogabili ai dipendenti.

In pratica le aziende possono concedere beni o servizi ai propri lavoratori per un valore complessivo di €600/annui, totalmente deducibili ed esenti da contribuzione e fiscalità, comprendendo anche la possibilità di pagare bollette di acqua, luce o gas (utenze domestiche).

Normalmente l’erogazione, per essere esente, non può mai essere fatta in contanti o con premi in busta paga, inoltre al superare della soglia, la tassazione e contribuzione avviene sull’intero importo e non solo sulla parte eccedente.

Il Decreto però prevede che “le somme erogate o rimborsate” per il pagamento di utenze domestiche, siano esenti; la dicitura fa supporre quindi che, nel caso specifico, le aziende potranno erogare il fringe benefit anche direttamente in contanti, a fronte però della presentazione di una bolletta 2022 (da conservare per almeno 5 anni).

Purtroppo, per come è scritta la norma, al momento sembrerebbe applicarsi ai soli dipendenti, mentre per amministratori e collaboratori la soglia dovrebbe rimanere a 258€.

Si tratta di un costo aggiuntivo per l’azienda e pertanto rientra nelle scelte datoriali se erogare o meno i fringe benefit, non si tratta invero di un diritto per i lavoratori che pertanto non possono “pretenderne” il pagamento.

Inoltre, sempre per il solo 2022, in aggiunta al nuovo limite di 600€, le aziende possono riconoscere anche buoni benzina, per un ulteriore valore massimo di 200€.

Infine, rispetto al welfare aziendale, che prevede l’erogazione alla generalità dei dipendenti o a gruppi omogenei, i fringe benefit possono essere dati ad personam, quindi senza una logica specifica.

L’argomento è stato qui trattato volutamente in modo sintetico e semplificato ad uso esclusivo dei clienti dello studio, di conseguenza, non costituisce un parere giuridico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.


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