Non hai bisogno di vedere l’intera scalinata. Inizia semplicemente a salire il primo gradino”. (Martin Luther King)
Abbiamo imparato che, causa covid, quando i figli con età inferiore a 14 anni rimangono a casa, uno dei genitori alternativamente può rimanere a casa per fare assistenza; ora l’inps comunica che la copertura del “congedo parentale covid” viene prorogata al 31 Marzo 2022.
Si tratta di un importante sistema di tutela sociale che permette ai lavoratori di non dover usufruire di ferie/permessi o di assenze non retribuite, in quelle situazioni in cui sono costretti a rimanere a casa dal lavoro in quanto i giovani figli non possono andare a scuola.
In pratica uno dei due genitori, può astenersi dal lavoro per seguire il proprio figlio, rimasto a casa per la sospensione dell’attività didattica in presenza (DAD), o perché ammalato di covid-19, o perché in quarantena a seguito di contatto diretto con altri studenti risultati poi positivi.
La richiesta è a cura del singolo genitore, che presenta in via telematica specifica domanda all’INPS, può alternativamente presentare la domanda attraverso il numero verde Contat Center 803.164, o eventualmente per il tramite dei patronati.
Ovviamente una volta inoltrata la domanda, sarà sempre a cura del lavoratore comunicare al datore di lavoro l’assenza giustificata.
Attenzione, il limite dei figli di 14 anni non viene applicato in caso di figli con disabilità grave accertata.
Per tutto il periodo di astensione dal lavoro (quindi fino a rientro effettivo a scuola), l’INPS riconosce, tramite importo in busta paga, una indennità pari al 50% della retribuzione globale media giornaliera, con corrispondente copertura figurativa pensionistica.
I genitori possono alternarsi, chiedendo il congedo parentale a giorni o anche in quota oraria, basta che non vi sia coincidenza ovvero sovrapposizioni della richiesta di congedo. Nell’eventualità che vi siano più figli, di cui uno con disabilità grave, i genitori possono chiedere il congedo contemporaneamente per assistere i diversi figli.
La domanda può essere inoltrata anche dai lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e dai lavoratori autonomi iscritti all’INPS, nel primo caso l’indennità è riconosciuta per il 50% di 1/365mo del reddito, calcolato secondo i criteri previsti per la determinazione dell’indennità di maternità, nel secondo l’indennità viene calcolata, per ogni giorno indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita per i lavoratori autonomi.
Un ultimo appunto, per i figli di età compresa tra i 14 ed i 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro col diritto al mantenimento del posto di lavoro (divieto di licenziamento), ma senza corresponsione di indennità Inps, ne copertura figurativa, I lavoratori si accorderanno con l’azienda direttamente per gestire l’assenza.
Non hai bisogno di vedere l’intera scalinata. Inizia semplicemente a salire il primo gradino”. (Martin Luther King)
L’argomento è stato qui trattato volutamente in modo sintetico e semplificato ad uso esclusivo dei clienti dello studio, di conseguenza, non costituisce un parere giuridico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.