"Il modo migliore per scoprire se ci si può fidare di qualcuno è dargli fiducia." (Ernest Hemingway)
Entrano in vigore dal 13 agosto le novità previste per favorire la conciliazione tra l’attività lavorativa e la vita privata per i genitori e per chi presta assistenza, cercando di conseguire anche una più equa condivisione delle responsabilità tra uomo e donna.
Viene introdotto, non più in via sperimentale, l’obbligo per il padre lavoratore dipendente (compreso il padre adottivo o affidatario) di astenersi dal lavoro per un periodo di 10 giorni, anche non continuativi, a partire da due mesi precedenti la data presunta del parto fino a 5 mesi successivi al parto effettivo.
In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi.
I dieci giorni di congedo obbligatorio del padre sono pagati al 100% a carico dell’Inps e sono usufruibili anche contemporaneamente alla maternità obbligatoria della madre lavoratrice, la richiesta va fatta per iscritto almeno 5 giorni prima.
Viene anche ridefinito il congedo parentale facoltativo (un tempo lo si chiamava maternità facoltativa); in pratica viene alzata fino all’età di 12 anni del bambino la possibilità di usufruire del congedo facoltativo retribuito al 30% dall’Inps.
Una novità importante è l’aumento da sei a nove mesi del congedo parentale; in questo caso alternativamente il padre o la madre, può richiedere un ulteriore periodo di tre mesi (in aggiunta ai sei), per assistere il bambino, sempre fino al compimento dei 12 anni.
Vale qui la pena ricordare che dal 2015 Il lavoratore può anche chiedere, per una sola volta ed in sostituzione del congedo parentale od entro i limiti del congedo ancora spettante, la trasformazione de rapporto a part time, fino al 50% dell’orario di lavoro ed il datore deve, entro 15 giorni, autorizzarne la richiesta.
Un passaggio della nuova norma abbastanza sorprendente è quello che prevede, durante il congedo parentale, la maturazione piena di ferie, riposi, tredicesima, andando così di fatto ad aumentare i costi azienda.
Questo ulteriore costo imprevisto ed inaspettato per le aziende, certo non fa bene al mercato del lavoro, soprattutto in un momento così difficile e delicato, ma la considerazione va oltre, se l’intento della norma è eliminare il gap di genere, siamo sicuri che far pesare ulteriormente la maternità sulle aziende è una buona strada ?
In sintesi quindi: il padre lavoratore deve assentarsi per 10 giorni, retribuito al 100% dall’Inps, nel periodo che va da 2 mesi prima del parto a 5 mesi dopo; Il congedo parentale (maternità facoltativa, viene allungato di ulteriori 3 mesi, arrivando quindi a 9 mesi in tutto utilizzabili nei primi 12 anni di vita del bambino; Durante il congedo parentale, i ratei di ferie, riposi e tredicesima continuano a maturare a carico azienda.
L’argomento è stato qui trattato volutamente in modo sintetico e semplificato ad uso esclusivo dei clienti dello studio, di conseguenza, non costituisce un parere giuridico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.