LAVORI OCCASIONALI, VERAMENTE OCCASIONALI

NEWS - Venerdì 14 Gennaio 2022

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LA COMUNICAZIONE AVVIENE QUANDO, OLTRE AL MESSAGGIO,, PASSA ANCHE UN SUPPLEMENTO D'ANIMO. (Henri Bergson)

L'11 Gennaio l'ispettorato Nazionale del Lavoro ha dato le prime istruzioni operative riguardanti l'adempimento obbligatorio di comunicazione PREVENTIVA dei prestatori occasionali.

È appena il caso di ricordare che le prestazioni di lavoro occasionali devono essere sempre “genuine”; si tratta infatti di prestazioni dove la durata è estremamente limitata nel tempo (non abituale ne continuativa), vi deve essere effettivamente l’autonomia operativa/organizzativa (senza alcuna coordinazione o dipendenza), non deve rientrare nell’alveo dei rapporti di lavoro subordinato, infine non deve essere di tipo professionale.

Nulla cambia in merito alla ritenuta d'acconto, da assoggettare a imposta di bollo di €2,00 per prestazioni di valore superiore a 77,47€; rimane inoltre il consiglio di fare sempre anche un contratto iniziale d'incarico tra le parti a comprova della volontà espressa.

Nulla cambia nemmeno all’assoggettamento a contributi INPS per la parte eccedente i 5.000€ di prestazione.

Quello che viene aggiunto è che adesso le aziende che intendano usufruire di prestazioni occasionali, devono inviare anche una comunicazione preventiva ad un indirizzo di posta elettronica NON certificata, dell'ispettorato territoriale del lavoro competente.

L'email deve almeno contenere:

- Dati dell'azienda utilizzatrice

- Dati del prestatore occasionale (codice fiscale - cognome e nome)

- Sintetica descrizione dell'attività autonoma

- Compenso stabilito per la prestazione

- Data di inizio della prestazione

- Durata temporale indicativa della prestazione (un giorno, 5 giorni, un mese ….)

È anche possibile annullare la comunicazione già trasmessa, o modificarla, ma solo entro l'inizio della prestazione, non oltre.

La comunicazione tramite e-mail come sopra, rimarrà in vigore fino a quando il Ministero del Lavoro non aggiornerà gli attuali applicativi, successivamente la comunicazione andrà fatta all'ispettorato territoriale competente, tramite SMS o tramite e-mail con le modalità già previste per i dipendenti intermittenti.

Si ricorda anche che la sanzione prevista per la mancata comunicazione va da 500€ a 2.500€

ATTENZIONE: l'obbligo è previsto sia per i rapporti già attivati ed ancora in corso, sia per i rapporti iniziati dopo il 21 dicembre 2021 e ad oggi già cessati; per queste due casistiche è previsto l'obbligo di effettuare la comunicazione entro il 18 gennaio 2022.

L’argomento è stato qui trattato volutamente in modo sintetico e semplificato ad uso esclusivo dei clienti dello studio, di conseguenza, non costituisce un parere giuridico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.


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