L'ASPETTATIVA NON RETRIBUITA

NEWS - Lunedì 14 Marzo 2022

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“Usa qualsiasi talento tu possegga. Il bosco sarebbe troppo silenzioso se cantassero solo gli uccelli che sanno cantare meglio. (Henry van Dyke)

Capita, non di sovente, ma capita che un dipendente debba assentarsi dal lavoro ma ha esaurito le ferie, o non vuole svuotare le ferie, o ha necessità di un periodo ben più lungo di quello che le ferie previste contrattualmente gli permetterebbero.

L’aspettativa non retribuita è il termine corretto per indicare una sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, mantenendo il diritto al posto di lavoro ma senza maturare diritti né l’azienda costi indiretti.

FROZEN, in pratica abbiamo il congelamento della situazione in un dato momento e per un dato lasso di tempo, al cui termine il lavoratore riprende il suo posto di lavoro senza variazioni.

Se l’aspettativa richiesta dal lavoratore è concessa per mera volontà del datore, non vi sono problemi di sorta, è assolutamente consigliato comunque che la richiesta da parte del dipendente avvenga per iscritto e altrettanto anche la risposta di concessione da parte dell’azienda; questo per evitare spiacevoli equivoci con l’inps e la pretesa contributiva anche in assenza di lavoro svolto.

Ma quello che vale la pena approfondire un attimo è quando il datore di lavoro, totalmente restio a concedere l’aspettativa, lo debba comunque fare in forza di una legge che lo obbliga.

Esistono infatti dei casi espressamente disciplinati dalle vigenti norme che permettono al lavoratore di assentarsi dal lavoro a prescindere dalla volontà dell’azienda:

GRAVE MOTIVO FAMILIARE, il caso più tipico, il dipendente può richiedere un periodo di aspettativa non retribuita fino ad un massimo di due anni (sia continuativi che frazionati) per problemi di salute suoi o del coniuge, compreso il partner da unione civile, un genitore, figlio (anche adottato o affidato), il genero/nuora, un suocero/a, un fratello o sorella.

Il dipendente dovrà portare idonea documentazione, ma attenzione, non stiamo parlando dei permessi Legge 104 per assistenza di familiari disabili, che è altra norma.

ESIGENZE FORMATIVE, il dipendente con almeno 5 anni di anzianità al lavoro, può richiedere una aspettativa fino ad un massimo di 11 mesi, per completare la scuola dell’obbligo, o per conseguire il diploma, o la laurea o altro titolo scolastico, o per partecipare ad attività formative non ricomprese da quelle aziendali.

È ammessa l’aspettativa anche nel caso il lavoratore vinca un concorso di dottorato di ricerca.

In alcuni casi poi, l’aspettativa per studio viene disciplinata dal contratto collettivo e può anche prevedere un costo per l’azienda.

SVOLGERE CARICHE PUBBLICHE, o anche cariche sindacali, il lavoratore ha diritto all’aspettativa per tutta la durata del mandato; è ammessa anche l’aspettativa per svolgere volontariato, (art.9 D.P.R. n. 194/2001).

DISINTOSSICAZIONE, in questo caso il lavoratore può chiedere fino a tre anni per partecipare a programmi riabilitativi presso l’ASL/SERT; la disposizione vale anche se l’aspettativa serve per assistere un familiare che deve disintossicarsi.

Infine il dipendente può richiedere anche l’aspettativa per motivi personali o per malattia (in caso di allungamento del periodo di comporto), ma solo se prevista dal CCNL di riferimento.

Se il dipendente però si assenta comunque, di fronte al rifiuto di concessione da parte dell’azienda per mancanza di motivazioni o per ragioni diverse da quelle elencate, lo stesso sarà considerato assente ingiustificato e passibile di licenziamento, al termine di procedura disciplinare.

L’argomento è stato qui trattato volutamente in modo sintetico e semplificato ad uso esclusivo dei clienti dello studio, di conseguenza, non costituisce un parere giuridico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.


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