“Per iniziare la giornata scelgo un caffè, per continuarla, un sorriso." (Stephen Littleword)
Sono sempre andate di moda, le prestazioni occasionali, strumento utilissimo per sopperire momentaneamente a necessità che non possono essere risolte con la normale organizzazione aziendale.
Il primo requisito per poter parlare di reale prestazione occasionale è l’AUTONOMIA, che consiste nella piena capacità di eseguire la prestazione da parte del lavoratore, il quale deve avere a priori competenze e know-how specifici; per intenderci non vi deve essere alcuna “collaborazione” tra committente e prestatore.
Il secondo requisito essenziale è l’OCCASIONALITÀ, intesa come eccezionalità della prestazione, questo implica necessariamente che l’attività sia di breve durata e che non vi sia alcuna reiterazione; anche solo una volta ogni anno non potrebbe essere considerata prestazione occasionale.
Operativamente come si mette in piedi una prestazione occasionale?
Innanzitutto, è sempre consigliabile un contratto scritto, non è obbligatorio ma aiuta molto in caso di contestazioni, ed eventualmente dare una data certa al contratto stesso (ad esempio inviandolo alle parti sottoscritto, tramite e-mail pec).
Da quest’anno, inoltre, vige l’obbligo della comunicazione preventiva tramite il portale internet del Ministero del Lavoro; l’importante è che la comunicazione venga fatta prima (anche un minuto prima) che il prestatore inizi la sua opera/servizio, in mancanza è prevista una sanzione da 500€ a 2.500€.
I lavoratori autonomi occasionali impiegati in prestazioni di natura intellettuale possono essere esclusi dall’obbligo di comunicazione preventiva, così come sono esclusi i procacciatori d’affari occasionali o i prestatori nell’ambito dello spettacolo o le aziende di vendita diretta a domicilio o anche le associazioni e società sportive dilettantistiche.
Altro necessario adempimento è la ricevuta della ritenuta d’acconto, che ha anche valenza di quietanza di pagamento, con cui il prestatore dichiara quanto ha effettivamente percepito per la prestazione, a cui segue il versamento entro il 16 del mese successivo della ritenuta d’acconto del 20% da parte della committente (sostituto d’imposta).
Se la prestazione viene svolta da un contribuente che non risiede in Italia, l’importo della ritenuta, in questo caso a titolo d’imposta, è del 30%.
Se poi l’importo concordato eccede i 5.000€ lordi, eventualmente anche considerando altre prestazioni occasionali con altri datori nell’anno, per la parte eccedente dovranno essere versati i contributi Inps, alla stregua delle collaborazioni coordinate e continuative (2/3 a carico del committente ed 1/3 a carico del prestatore).
Alcune peculiarità al superamento della soglia dei 5.000€: il prestatore deve iscriversi alla gestione separata Inps e la committente deve entro la fine del mese effettuare la comunicazione telematica Emens; Occhio che la ritenuta d’acconto va effettuata sul lordo contributivo (quindi anche sulla quota contributiva del prestatore).
Per ogni prestatore occasionale inoltre deve essere predisposto il modello Certificazione Unica CU.
Attenzione infine, per le prestazioni sopra i 77,47€ va apposta la marca da bollo di €2,00 alla ricevuta della ritenuta d’acconto.
L’argomento è stato qui trattato volutamente in modo sintetico e semplificato ad uso esclusivo dei clienti dello studio, di conseguenza, non costituisce un parere giuridico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.