“Se un giorno ti senti triste e giù di corda, pensa che una volta eri lo spermatozoo più veloce di tutti. (Groucho Marx)
Oramai sono mesi che costantemente il governo diminuisce le misure di sicurezza generali anti-covid nei luoghi pubblici.
Ora si può entrare nei locali, andare al ristorante al bar in pasticceria al cinema o ai concerti, dalla propria parrucchiera, in banca, alle poste e negli uffici pubblici, senza necessariamente indossare la mascherina chirurgica o FFP2.
Quello che però sembra essere televisivamente trascurato è che negli ambienti di lavoro LA MASCHERINA RESTA OBBLIGATORIA, lì dove non è possibile rispettare il distanziamento.
Non solo, è bene precisare che rimangono ancora in vigore tutte le tutele previste dal protocollo anti covid condiviso tra Governo e parti sociali ancora ad aprile del 2021.
Questo significa che tutte le disposizioni previste più di un anno fa DEVONO essere ancora rispettate:
- Fornire adeguata informazione sui rischi anticontagio con affissione di deplians informativi.
- Favorire sempre il lavoro agile e da remoto.
- Scaglionare le entrate e le uscite per evitare assembramenti.
- Garantire la disponibilità di disinfettante e prodotti specifici per l’igienizzazione delle mani.
- Svolgere attività costante di pulizia e sanificazione degli ambienti.
- Allontanare i lavoratori con sintomi e riammettere al lavoro secondo le modalità dalla vigente normativa.
- Corretta gestione degli spazi comuni, mensa e spogliatoi.
Più specificatamente i protocolli aziendali anti-covid nelle aziende private rimangono in vigore per tutta la durata necessaria per contrastare il diffondersi della pandemia.
Attenzione inoltre che le aziende, a PRESCINDERE dal protocollo del 2021, hanno comunque sempre l’obbligo di applicare tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, dell’esperienza e la tecnica, siano necessarie a tutelare l’integrità dei lavoratori.
L’argomento è stato qui trattato volutamente in modo sintetico e semplificato ad uso esclusivo dei clienti dello studio, di conseguenza, non costituisce un parere giuridico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.