“solo sedendo e riposando l’anima diventa saggia”. (Samuel Beckett)
Una domanda che viene spesso posta è in merito ai riposi del lavoratore. Va bene le ferie ed i permessi, che sono diritti conosciuti, ma quali e quanti riposi ha diritto il lavoratore durante la sua giornata lavorativa.
Partiamo da un primo punto fermo: comunque siano organizzati i turni di lavoro, si devono concedere almeno 11 ore consecutive di riposo giornaliero.
Questo significa che dalla fine di un turno e l’inizio di quello dopo, il lasso di tempo non può in alcun modo essere inferiore ad undici ore; se quindi, compresi eventuali straordinari, la giornata finisse alle 21, il giorno dopo il lavoratore non potrebbe presentarsi al lavoro prima delle 8.
Non basta, la normativa prevede anche che ogni 6 ore di lavoro, ogni lavoratore ha diritto ad una pausa per il recupero delle energie psico-fisiche.
L’intervallo per la pausa, se non diversamente disciplinato dal contratto collettivo applicato, deve essere obbligatoriamente non inferiore a 10 minuti.
Questo significa, calcolatrice alla mano, che una giornata lavorativa può, in via teorica, essere complessivamente di 12 ore e 40 minuti (24 – 11 – due pause da 10 minuti). Si tratta di un diritto assoluto e pertanto sanzionato se l’azienda non lo rispetta.
Settimanalmente, inoltre, il lavoratore ha sempre diritto ad un riposo consecutivo di 24 ore ogni sette giorni, da cumulare con il riposo giornaliero di 11 ore.
Anche in questo caso si tratta di un diritto irrinunciabile per il lavoratore, ma la norma prevede un certo grado di tolleranza; infatti, il conteggio del riposo settimanale può essere conteggiato come media su un periodo di 14 giorni.
In pratica, non vi è l’obbligo di concedere in modo pedissequo il riposo ogni 7 giorni, ma si devono tassativamente prevedere almeno 2 giorni di riposo ogni 14 giorni; quindi 12 sarebbe il massimo di giornate consecutive di lavoro.
Trattandosi di diritti irrinunciabili, il lavoratore che ha più rapporti di lavoro, dovrà obbligatoriamente comunicare ai propri datori, gli orari di lavoro, per permettere una distribuzione oraria tale da rispettare comunque sia l’obbligo di riposo consecutivo giornaliero che quello settimanale.
Un ultimo appunto in merito a quanto scritto, la Corte di Giustizia europea ha precisato che ci si deve riferire al riposo giornaliero ed al riposo settimanale come a due diritti distinti ed autonomi, senza nessuna possibilità di unione tra di essi.
L’argomento è stato qui trattato volutamente in modo sintetico e semplificato ad uso esclusivo dei clienti dello studio, di conseguenza, non costituisce un parere giuridico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.