“L'ultima volta che sono andato dal dottore mi ha dato tante medicine che, una volta guarito, sono stato male per un mese intero.”. (Groucho Marx)
Cari lavoratori, siete ammalati se i sintomi che provate vi rendono momentaneamente impossibilitati a svolgere l’attività lavorativa, quindi non tutti i dolori possono essere considerati tecnicamente malattia.
Innanzitutto, va segnalato all’azienda che si è impossibilitati a lavorare, segnalazione da farsi prima dell’inizio del turno di lavoro per permettere una corretta riorganizzazione della giornata.
Entro 48 ore va inviato al datore il numero di protocollo identificativo del certificato medico, attenzione però, il certificato ha validità dal giorno stesso, o al massimo dalle 24 ore precedenti se emesso a seguito di visita domiciliare.
Un occhio va buttato anche all’indirizzo che indica il medico sul certificato, deve infatti sempre corrispondere al luogo dove il lavoratore soggiornerà durante la malattia.
Un indirizzo errato sul certificato impedirebbe l’eventuale visita medica di controllo, con la perdita dell’indennità di malattia e procedimento disciplinare da parte del datore di lavoro.
Anche in caso di ricovero ospedaliero vige l’obbligo di comunicare al datore il protocollo del certificato o, in mancanza, l’eventuale certificato cartaceo (n tal caso dovrà essere inviato sia all’azienda che all’Inps).
Nei giorni in cui si è a casa per curarsi, devono essere rispettate le fasce di reperibilità dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 (per i dipendenti pubblici le fasce sono 9-13 e 15-18) sette giorni su sette; in tali fasce non ci si può allontanare da casa, questo per consentire l’eventuale visita di controllo.
Ricordiamo che l’assenza per malattia del lavoratore è sempre un costo per l’azienda e spesso lo è anche per lo Stato; è per questo che la normativa permette la possibilità di verificare la veridicità dell’assenza, ma il datore di lavoro non può mai compiere direttamente accertamenti sull’idoneità e sull’infermità per malattia, solo tramite l’Inps.
Al termine della data indicata sul certificato il lavoratore deve rientrare al lavoro, se non è ancora guarito dovrà invece comunicare entro il primo giorno successivo il protocollo del certificato di continuazione della malattia.
Un caso particolare è quando il bravo lavoratore ritiene di stare bene e vuole rientrare al lavoro prima della scadenza della prognosi del certificato medico; in tal caso vi deve sempre essere una dichiarazione specifica del proprio medico, non è ammesso il rientro spontaneo.
Teniamo anche presente che la malattia insorta durante il periodo di ferie, interrompe le ferie stesse.
Infine vale la pena ricordare che il lavoratore assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo limitato (detto comporto), durante il quale l’azienda può assumere un lavoratore a termine in sostituzione, fino al rientro al lavoro dell’ammalato.
L’argomento è stato qui trattato volutamente in modo sintetico e semplificato ad uso esclusivo dei clienti dello studio, di conseguenza, non costituisce un parere giuridico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.