“Di confini non ne ho mai visto uno. Ma ho sentito che esistono nella mente di alcune persone”(Thor Heyerdahl)
Spesso capita di dover gestire attività lavorative svolte al di fuori della sede aziendale, riteniamo quindi utile fare un rapido ripasso in merito alla gestione delle trasferte dei lavoratori e del loro trattamento.
Va subito detto che il lavoratore non può rifiutarsi di recarsi in trasferta, ma non è obbligato ad utilizzare il proprio mezzo, in tal caso è onere dell’azienda mettere a disposizione l’auto o pagare per l’utilizzo di treno-taxi-autobus-etc.
Esiste l’obbligo di pagare l’indennità di trasferta al lavoratore? No in linea generale, ma ogni azienda deve fare riferimento al proprio CCNL; in alcuni viene espressamente prevista una erogazione economica, altri invece prevedono solo l’obbligo di rimborsare al lavoratore tutte le eventuali spese che sostiene.
La normativa prevede anche delle soglie fiscali, sotto alle quali le indennità di trasferta giornaliere sono esenti, e l’esenzione è anche di tipo contributivo; nello specifico:
-Indennità fino ad €46,49 (€77,46 se estera) = eventuali costi di vitto E alloggio sono a carico del dipendente.
-Indennità fino ad €30,98 (€51,64 se estera) = l’eventuale costo di vitto O alloggio è a carico del dipendente.
-Indennità fino ad €15,49 (€25,82 se estera) = il lavoratore non sostiene costi per vitto e alloggio.
Attenzione che le soglie di esenzione dell’indennità non sono direttamente collegate all’obbligo di mangiare o dormire fuori, ma alla mera possibilità che questo accada; inoltre, l’azienda è libera di erogare importi anche più bassi o molto più alti, ma in quest’ultimo caso non si usufruirà dell’esenzione fiscale e contributiva.
Altra questione da sottolineare è che l’eventuale indennità di trasferta è cumulabile con il rimborso delle spese vive per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, sostenute dal lavoratore e sempre giustificate da idonea documentazione intestata all’azienda; l’indennità è cumulabile anche con i rimborsi kilometrici (nel caso di utilizzo di auto personale del lavoratore).
Eventuali ulteriori spese, esempio parcheggi, mance, spese telefoniche, sono esenti fino a €15,49 (€25,82 se estere) ancorché non documentate e sempreché il lavoratore non percepisca già l’indennità di trasferta da €30,98 o da €46,49.
Un ultimo appunto, la disciplina delle trasferte come sopra esposta, vale solo se effettuate fuori dal comune dell’azienda.
L’argomento è stato qui trattato volutamente in modo sintetico e semplificato ad uso esclusivo dei clienti dello studio, di conseguenza, non costituisce un parere giuridico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.