Le dimissioni del lavoratore dipendente

NEWS - Lunedì 8 Maggio 2023

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“Quando si sente la fine bisogna piantare un inizio” (Alberto Casiraghi)

Le dimissioni sono l’atto volontario da parte del dipendente per risolvere il proprio rapporto di lavoro, A seconda deli punti di vista una ciliegina sulla torta o un escape room.

Si tratta comunque di un atto volontario del lavoratore che ha effetto nel momento in cui il datore di lavoro ne viene a conoscenza; ma non tutte le dimissioni sono uguali, anzi, una famosa massima cinese (o forse di Castelcucco…) diceva: “dimissioni che hai effetti che trovi”.

Abbiamo le “Dimissioni durante il periodo di prova”, il rapporto è appena agli albori ed è già finito, in questo caso non è richiesta alcuna burocrazia, basterebbe anche la sola parolina magica, ma, si sa, è sempre meglio metterla per iscritto la parolina, sai mai…

Poi ci sono le “Dimissioni ordinarie” per le quali è obbligatoria una specifica procedura on line al termine della quale il datore riceve una E-mail Pec, si tratta dell’unica forma valida affinché tali dimissioni siano valide.

Una curiosità, la data posta sulle dimissioni on line è quella del primo giorno non lavorativo, quando logica vorrebbe che ad essere indicata fosse la data dell’ultimo giorno lavorativo… Assurdità tutta italiana ovviamente.

Altra cosa interessante è che il ricevimento della E-mail Pec non è un documento definitivo, ma una mera volontà del lavoratore che, tranquillamente ha tempo sette giorni per revocarle come se non le avesse mai date, oppure datore e lavoratore possono concordare una data diversa o anche che il rapporto continui come se la PEc non fosse mai esistita.

Caso particolare è quello delle “Dimissioni di Genitori con figlio di età inferiore ai tre anni” in tale caso le dimissioni perché siano valide, oltre alla e-mail Pec devono obbligatoriamente essere convalidate presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro; convalida che purtroppo è quasi sempre postuma e nel frattempo il datore “prega” che arrivino.

Ma esiste anche l’ulteriore caso, cioè le “Dimissioni di Genitori con figlio di età inferiore a 1 anno”, che oltre alla E-mail pec, oltre alla convalida presso l’Ispettorato, danno anche il diritto a vedersi pagato il preavviso; caso decisamente assurdo: io mi dimetto ma tu datore mi paghi il preavviso che non faccio.

Vale la pena anche citare le “Dimissioni nei contratti a termine”, in realtà non sono valide, il rapporto si conclude solo al termine concordato, pertanto, eventuali dimissioni anticipate potrebbero essere motivo di richiesta del risarcimento di danno.

Infine abbiamo le recentissime “Dimissioni per fatti concludenti”, fattispecie espressamente prevista in un Disegno di Legge di prossima approvazione, il lavoratore che si assenta ingiustificatamente per almeno 5 giorni (o data diversa se prevista dai CCNL), verrà considerato dimissionario a tutti gli effetti.

L’argomento è stato qui trattato volutamente in modo sintetico e semplificato ad uso esclusivo dei clienti dello studio, di conseguenza, non costituisce un parere giuridico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.


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