Non puoi mettere limiti a niente. Più sogni, più andrai lontano. (Michael Phelps)
Il T.F.R. Trattamento di Fine Rapporto, se lasciato in azienda e non destinato a previdenza complementare (in tal caso cambia totalmente natura e titolo), è a tutti gli effetti un capitale differito accantonato, che verrà erogato al lavoratore al momento della cessazione.
Per il lavoratore il TFR è un salvadanaio, che aumenta in proporzione ai mesi/anni di lavoro nell’azienda, rivalutato costantemente in base all’indice Istat, a disposizione al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
A quanto ammonta il TFR? Corrisponde alla retribuzione lorda annua, comprensiva di tutte le somme percepite, se date in via continuativa e se non diversamente previsto dal Contratto Collettivo applicato, diviso 13,5 quale valore fisso convenzionale.
Per l’azienda è una disponibilità di liquidità che dovrà garantire al lavoratore al termine del suo percorso lavorativo, ma nel frattempo può utilizzare per condurre l’attività, salvo che non sia obbligatoriamente destinato mensilmente alla gestione l’Inps (aziende sopra i 50 dipendenti al 31.12.2006), o volontariamente dal lavoratore destinato ad un fondo complementare.
Quando deve essere pagato il TFR? Il diritto a ricevere il TFR nasce nel momento esatto in cui cessa il rapporto di lavoro; i Contratti collettivi però normalmente prevedono un tempo tecnico, che può arrivare anche a 2 mesi, per poter procedere alla sua corretta determinazione e quindi liquidazione in paga.
E se l’azienda purtroppo fallisce? Il T.F.R., a prescindere dalle dimensioni aziendali, è comunque garantito al 100% dallo stato tramite l’Inps, a tal fine tutti i lavoratori compartecipano ad un fondo specifico presso l’Inps, versando lo 0,5% della retribuzione mensile.
Inoltre, in presenza di determinate motivazioni e requisiti specifici, il lavoratore nel corso del rapporto di lavoro, può chiederne l’anticipazione per la quota a quel momento maturata.
L’anticipo può essere chiesto di diritto dai lavoratori con almeno 8 anni di anzianità aziendale, una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e per un importo non superiore al 70% del TFR maturato al momento della richiesta.
È però importante sapere che, l’azienda può concedere anticipi del TFR, su richiesta del lavoratore, anche a prescindere dai limiti obbligatori di legge; quello che non è ammissibile è richiedere il TFR in anticipo con una cadenza tale da stravolgerne il significato stesso (è vietata la concessione mensile del TFR, diventerebbe retribuzione a tutti gli effetti).
La domanda è sempre la stessa, ma allora conviene tenere il T.F.R. in azienda o è meglio versarlo ad un Fondo di Previdenza Complementare? Non esiste una risposta giusta e una sbagliata, al netto di tutti gli interessi che le singole parti in gioco hanno, è e rimane sempre e solo una scelta personale.
L’argomento è stato qui trattato volutamente in modo sintetico e semplificato ad uso esclusivo dei clienti dello studio, di conseguenza, non costituisce un parere giuridico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.