Lutto in famiglia e permesso al lavoratore

NEWS - Lunedì 13 Novembre 2023

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“Non v'è rimedio per la nascita e la morte , salvo godersi l'intervallo”. (Arthur Schopenhauer)

La vita, si sa, ha un inizio ed una fine, ineluttabile assoluta verità. Di fronte ad un lutto le persone devono affrontare sia una difficile situazione psicologica sia una necessaria fase burocratica per l’organizzazione del funerale.

Per permettere quindi una corretta gestione del lutto, la normativa italiana concede la possibilità di assentarsi dal lavoro con uno specifico permesso retribuito e per una durata massima di tre giorni.

I tre giorni retribuiti sono a totale carico dell’azienda che non può scalarli dai permessi (ferie, rol, ex festività…) contrattuali del lavoratore, ma dovrà trattarli separatamente.

Da sottolineare che i permessi retribuiti non intaccano la maturazione dei ratei differiti (ferie, tredicesima, quattordicesima, TFR, …).

Da evidenziare anche che non devono essere considerati, nel conteggio dei tre giorni, le giornate festive o comunque non lavorative.

Il permesso viene concesso per legge una volta all’anno, nulla vieta però, su previsione da contratto collettivo o su mera autorizzazione aziendale, usufruire anche di più volte nello stesso anno del permesso se, sfortuna vuole, che vi siano più lutti in famiglia.

Non in tutti i casi si può utilizzare il permesso per lutto; infatti, spettano nel caso di decesso del coniuge (anche legalmente separato), in caso di unione civile, per parenti entro il secondo grado anche non conviventi (genitori, figli, fratelli o sorelle, nonni o nipoti diretti).

Sono esclusi gli affini, ovvero i parenti del proprio coniuge (suocera o suocero) o nonno o nonna del coniuge, ma anche zii o cugini.

Il lavoratore deve comunicare al proprio datore di lavoro l’infausto evento ed i giorni (anche non consecutivi) che utilizzerà per assentarsi, successivamente dovrà presentare idonea documentazione (certificato di morte).

Tendenzialmente i giorni di permesso devono essere in concomitanza con il decesso o comunque entro sette giorni dall’evento; anche in questo caso nulla vieta che l’azienda conceda i permessi lutto anche in periodi diversi.

Attenzione infine che alcuni contratti collettivi prevedono delle condizioni di maggior favore per i lavoratori, ad esempio più giorni da usufruire a titolo di permesso oppure per soggetti ulteriori rispetto ai parenti fino al secondo grado.

Come chiosa finale, ci teniamo a sottolineare che una azienda moderna e attenta alle esigenze dei propri lavoratori, potrebbe benissimo prevedere nel proprio welfare ulteriori concessioni specifiche in caso di lutto, ad esempio periodi più lunghi (compresi eventuali congedi non retribuiti), oppure allargare il grado di parentela, o togliere il limite di un evento all’anno.

L’argomento è stato qui trattato volutamente in modo sintetico e semplificato ad uso esclusivo dei clienti dello studio, di conseguenza, non costituisce un parere giuridico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.


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