Le novità sui contratti a termine

NEWS - Lunedì 22 Maggio 2023

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“Chi morde la mano che lo nutre generalmente bacia i piedi che gli dànno dei calci.” (Charles Peters)

Si sa, governo che vai norma sui contratti a termine che trovi… Sembra infatti quasi un obbligo che da molti anni a questa parte ogni nuovo governo debba mettere mano alle disposizioni sui contratti a termine, non sempre con risultati soddisfacenti purtroppo.

Ed eccolo quindi il decreto legge 48/2023 che, puntuale come ogni precedente governo, interviene sulla materia; in realtà l’intervento si limita a modificare le causali che autorizzano le eventuali proroghe dei contratti a termine o i rinnovi.

Uno dei maggiori problemi riscontrato era la materiale impossibilità di applicare quanto la norma prevedeva precedentemente, poiché per le proroghe/rinnovi erano richieste motivazioni “connesse ad incrementi temporanei significativi e non programmabili dell’attività ordinaria” oppure “esigenze temporanee ed oggettive, estranee all’ordinaria attività”.

Facile quindi comprendere come le aziende o si inventavano di sana pianta una ragione, con tutti i rischi che l’ispettore di turno o il lavoratore stesso la impugnassero o semplicemente rinunciavano a tenere il lavoratore e assumevano un diverso dipendente.

Purtroppo però, vuoi la fretta di intervenire o vuoi una scrittura della nuova norma tendenzialmente imprecisa, il risultato ottenuto, almeno nel breve periodo, è quello che le aziende non potranno fare proroghe con causale.

Perché questo? Vediamolo subito, vengono introdotte due nuove causali, in sostituzione a quelle precedenti.

La prima è per “previsione dei contratti collettivi maggiormente rappresentativi applicati in azienda” che però ad oggi o non hanno disciplinato nulla o riportano ancora causali riferentesi alla vecchia norma 368/2001 (di 22 anni fa).

La seconda, attivabile unicamente in mancanza della prima, fa rimando “nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30.04.2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti”.

Galeotta fu una virgola, l’interpretazione letterale della seconda causale prevista, per come è scritta, crea un loop con la prima, salvo autorizzare l’applicazione di contratti non maggiormente rappresentativi.

L’unica soluzione pratica proponibile quindi è quella di NON prorogare o rinnovare i contratti a termine in attesa delle necessarie correzioni, almeno grammaticali, dell’attuale norma, previste tra 60 giorni allo scadere del decreto legge.

Oddio, una motivazione rimane sempre invariata, quella per ragioni di sostituzione momentanea di altri lavoratori assenti, sempre applicabile e molto utile in determinate situazioni.

L’argomento è stato qui trattato volutamente in modo sintetico e semplificato ad uso esclusivo dei clienti dello studio, di conseguenza, non costituisce un parere giuridico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.


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