Promessa di assunzione, non di matrimonio

NEWS - Lunedì 26 Giugno 2023

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“Quello che conta in un matrimonio è litigare in armonia” (Anita Ekberg)

Sempre più spesso, per dimostrare la serietà dell’azienda e la volontà di non perdersi la possibilità di assumere un bravo lavoratore/trice, non potendo procedere nell’immediatezza ad instaurare il rapporto, si opta per una promessa di assunzione.

Si tratta di una forma di garanzia, un accordo preliminare meglio se fatto per iscritto, che può vincolare l’azienda o il lavoratore o entrambi, ad adempiere a quanto promesso alla data prestabilita; sembra banale dirlo ma è consigliabile che il vincolo valga per entrambi.

Un primo appunto: la promessa deve contenere, ancorché in forma sintetica, gli stessi elementi principali che caratterizzeranno il contratto di assunzione vero e proprio.

In pratica, la data di inizio del rapporto, la durata e la tipologia del contratto (tempo determinato/indeterminato, tempo pieno/parziale) le mansioni che andrà a svolgere, la retribuzione sono necessariamente riportati nella promessa.

Poiché è dimostrazione di serietà da parte di una azienda redigere la promessa di assunzione, nulla vieta e anzi è consigliato, indicare anche quali benefit godrà il lavoratore una volta assunto.

Da parte sua, il lavoratore si vincola a prendere servizio alla data prefissata, a svolgere gli atti preliminari richiesti (ad esempio garantire che non ha vincoli in piedi che possano impedirne l’assunzione come potrebbe essere un patto di non concorrenza).

Ma cosa succede se l’azienda o il lavoratore disattendono questa scrittura preliminare? Un contratto preliminare è già di per sé contratto, quindi si tratta di un inadempimento contrattuale vero e proprio.

Se il lavoratore non si presenta, l’azienda può richiedere il pagamento di una penale (se prevista nella promessa di assunzione), oppure adire alle vie giudiziarie, ma solo se è in grado di dimostrare di aver subito un danno.

E se è l’azienda che non vuole adempiere perché nel frattempo ha trovato e assunto altro lavoratore?

La questione si complica, se era stata indicata una penale, il lavoratore la potrà esigere oppure potrà dimostrandolo richiedere il risarcimento del danno subito.

Ma la vera domanda è, può il lavoratore pretendere di essere assunto? La promessa deve essere obbligatoriamente mantenuta dall’azienda? Al matrimonio segue un burrascoso divorzio?

La risposta è complessa, il Codice civile, art.2932, prevederebbe la possibilità di richiedere l’esecuzione forzata e quindi obbligare l’azienda ad assumere, ma vi sono molti dubbi sulla correttezza di simile pretesa.

Il consiglio? Mettiamoci questo anello al dito ma prevediamo un buon paracadute, escludiamo espressamente già nella promessa d’assunzione l’applicazione dell’art.2932 cc e sostituiamola con una semplice penale economica.

L’argomento è stato qui trattato volutamente in modo sintetico e semplificato ad uso esclusivo dei clienti dello studio, di conseguenza, non costituisce un parere giuridico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.


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