“È strano come tutti difendiamo i nostri torti con più vigore dei nostri diritti”. (Khalil Gibran)
Abbiamo detto, la settimana scorsa, che non si possono comminare sanzioni ai dipendenti, se prima non si è proceduto formalmente a contestare il fatto.
Ma la lettera di contestazione disciplinare non è sufficiente, la norma infatti prevede un lasso di giorni, dal momento che il lavoratore riceve la lettera, durante il quale ha diritto di difendersi.
Normalmente si tratta di 5 giorni di calendario, ma alcuni contratti nazionali prevedono un periodo più lungo, che il dipendente può usufruire per spiegare le motivazioni che hanno portato al fatto incriminato.
L’azienda non può dare una sanzione anticipatamente, il diritto alla difesa è un diritto fondamentale; il lavoratore potrebbe anche decidere di non difendersi o di stare in silenzio, nel pieno della sua libertà, ma l’azienda deve comunque attendere.
Non vi è una forma specifica, pertanto la difesa può essere sia tramite lettera scritta, sia tramite richiesta di essere sentito di persona; può anche procedere con lettera scritta e chiedere ulteriormente di essere sentito, e l’azienda non può negare l’audizione.
Il lavoratore, se sceglie di essere sentito a propria difesa, può farsi assistere anche da un rappresentante sindacale, eventualmente anche nominato al momento; non può invece farsi assistere da un avvocato, che pertanto dovrà attendere fuori.
Altra particolarità è il luogo dove si deve fare l’incontro, può essere in azienda dove lavora, ma può essere anche presso uffici di un'altra sede, compreso presso il professionista o l’associazione datoriale; l’importante è che non vi sia un atteggiamento discriminante.
Stiamo parlando di un diritto di essere sentito a difesa, quindi l’azienda non è tenuta a discutere, a confutare o ad avvalorare le affermazioni del dipendente, può semplicemente ascoltarlo e prendere successivamente la decisione se erogare o meno la sanzione.
Un consiglio importante, per evitare fraintendimenti o problematiche di varia natura, è sempre meglio verbalizzare per iscritto l’incontro, riportando quanto il lavoratore afferma e, se possibile, facendo firmare ai presenti il verbale stesso.
E se il dipendente, durante i 5 giorni in cui può difendersi, si ammala?
Caso non così improbabile, in linea di massima i cinque giorni non vengono prorogati, salvo non vi sia una patologia tale che non permetta al lavoratore di avere sufficiente lucidità per poter esplicitare la sua difesa.
Un’ultima peculiarità, il diritto alla difesa non si esaurisce all’interno dei 5 giorni ma, una volta richiesto, l’incontro può avvenire più in là nel tempo, in base alle possibilità effettive, sospendendo così la procedura fino a quando l’audizione effettivamente avviene.
L’argomento è stato qui trattato volutamente in modo sintetico e semplificato ad uso esclusivo dei clienti dello studio, di conseguenza, non costituisce un parere giuridico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.