Rappresentante dei lavoratori alla sicurezza

NEWS - Lunedì 06 Maggio 2024

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“Il rischio nasce dal non sapere cosa stai facendo". (Warren Buffett)

Il testo unico per la sicurezza (TU 81/2008) prevede che nei luoghi di lavoro venga eletto o designato almeno un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, sintetizzato RLS.

Il suo ruolo fondamentale è quello di rappresentare e tutelare i diritti dei lavoratori nell’ambito della sicurezza sul lavoro all’interno dell’azienda.

Sono i lavoratori che procedono alla sua elezione o designazione; pertanto, l’azienda non può insistere alla sua nomina; comunque, se i dipendenti lo richiedono, l’azienda deve mettere a disposizione gli spazi per procedere ad una assemblea per effettuare la sua nomina.

Una volta designato, l’azienda dovrà comunicare il nominativo all’Inail, in via telematica.

Nelle aziende che occupano fino a 15 lavoratori, o nelle unità produttive nel caso ve ne siano, il rappresentante per la sicurezza viene eletto direttamente dai lavoratori scegliendo uno di loro, in mancanza, può essere anche individuato in ambito territoriale su più aziende, o per comparti produttivi, da parte dei sindacati locali.

Se l’azienda o l’unità produttiva opera con un numero superiore a 15 di lavoratori, il rappresentante RLS viene eletto dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali aziendali, se presenti.

L’RLS ha il compito di promuovere l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute dei lavoratori; formulare osservazioni in occasione di visite delle autorità competenti; partecipare alle riunioni periodiche, avvertire il responsabile aziendale di eventuali rischi; fare proposte sulla prevenzione, fare ricorso direttamente alle autorità competenti nel caso l’azienda non stia adottando misure idonee alla protezione e prevenzione dei rischi.

Il rappresentante dei lavoratori ha il diritto di ricevere una formazione specifica in tema di sicurezza sul lavoro, durante l’orario di lavoro; accedere a tutti gli ambienti di lavoro; venire consultato dal datore di lavoro prima di effettuare la valutazione dei rischi; essere consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione; ricevere le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza.

Non può subire pregiudizio alcuno per lo svolgimento dell’attività per la quale è stato eletto; deve anche poter disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico di RLS, senza perdita di retribuzione.

Il rappresentante dei lavoratori deve comunque mantenere riservate le informazioni di tipo industriale che potrebbe venire a conoscenza durante lo svolgimento delle sue mansioni.

L’argomento è stato qui trattato volutamente in modo sintetico e semplificato ad uso esclusivo dei clienti dello studio, di conseguenza, non costituisce un parere giuridico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.


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