La prestazione occasionale autonoma

NEWS - Lunedì 14 Ottobre 2024

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“L’autonomia è una condizione di efficienza”. (Jack Lang)

Oggi al bar facciamo venire una ragazza, rimarrà qui solo due/tre ore per dare una mano al bancone, niente di speciale insomma, possiamo assumerla con una prestazione autonoma occasionale? verrà da noi solo ogni tanto?

Si tratta di una frase abbastanza ricorrente, purtroppo però è una frase tendenzialmente errata.

Il primo requisito per poter instaurare una prestazione di tipo autonomo è, infatti, l’autonomia, che nel caso prospettato ben difficilmente si potrebbe riscontrare.

Con autonomia si intende libertà nella gestione del tempo, del luogo di lavoro, di attrezzature, di abbigliamento, di know-how già acquisito per raggiungere il risultato richiesto, quale unico reale vincolo per essere pagati.

Si parla tecnicamente di mancanza di potere gerarchico / direzionale da parte dell’azienda verso il lavoratore affinché si possa affermare di essere di fronte ad una prestazione realmente autonoma.

Inoltre, la prestazione deve avere la caratteristica di essere “occasionale”, cioè estremamente ridotta nella sua durata temporale; non esiste una definizione esatta di occasionalità, ma una vecchia circolare dell’Agenzia Entrate la traduceva con “eccezionalità”.

Quando possiamo quindi parlare di rapporto autonomo occasionale? Ad esempio, quando siamo di fronte ad una studentessa che da casa crea il sito internet dell’azienda, lì dove ci si attende solo il risultato di un bel sito nel giro di poco tempo.

La nostra cameriera banconiera invece, benché si presenti al lavoro per poche ore, indosserà la divisa di lavoro, prenderà ordini dalla responsabile del bar, eseguirà pedissequamente quello che le viene detto all’interno dell’orario di lavoro; tutti indici per affermare che non può essere una prestazione autonoma occasionale.

Allora come possiamo assumere questa cameriera? Probabilmente possono essere utilizzati i voucher, o alternativamente può essere assunta con un contratto a chiamata, se ci sono i requisiti.

Ma torniamo alla studentessa che ci farà il sito internet, prima di tutto consigliamo di predisporre un contratto, non è obbligatorio ma è una seria espressione della volontà delle parti.

Poi procediamo a comunicare sul sito del Ministero del Lavoro i dati, il periodo e indicativamente l’importo concordato, preventivamente alla prestazione stessa.

Infine, una volta che l’attività è stata svolta e il bellissimo sito è on-line, pagheremo la prestazione con ritenuta d’acconto, cioè, applicando una trattenuta del 20% da versare in F24 entro il mese successivo con il codice 1040.

Ricordiamoci anche di apporre, se l’importo complessivo supera i 77,47€, anche la marca da bollo di €2,00 sulla ricevuta della ritenuta d’acconto, da conservare per cinque anni.

L’argomento è stato qui trattato volutamente in modo sintetico e semplificato ad uso esclusivo dei clienti dello studio, di conseguenza, non costituisce un parere giuridico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.


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