Il dipendente e la cessione dello stipendio

NEWS - Lunedì 29 Marzo 2024

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“Una banca è un posto che ti presta dei soldi solo se puoi dimostrare di non averne bisogno”. (Bob Hope)

Ogni lavoratore, nella sua assoluta libertà, può acquistare un bene o un servizio, tramite un finanziamento volontario, detto anche prestito personale.

Si tratta di un importante strumento, che i lavoratori dovrebbero utilizzare con cautela, per spese che incidano realmente sulle necessità quotidiane (purtroppo abbiamo visto prestiti anche per l’acquisto di scarpe…).

Specificatamente, si tratta di un contratto privato in virtù del quale un soggetto (il dipendente) decide di contrarre un debito per soddisfare esigenze personali, attraverso la sottoscrizione di un accordo con una società finanziaria.

Quando si richiede un prestito è importante sapere che per il lavoratore scattano tutte le tutele ed i diritti previsti dal credito ai consumatori, a prescindere dal valore del finanziamento ricevuto.

Il pagamento delle rate avviene tramite il datore di lavoro, quale soggetto erogatore dello stipendio, infatti, il prestito è concesso a fronte della garanzia che esista una retribuzione costante o una pensione.

Da sottolineare che l’azienda non è libera di scegliere se trattenere o meno l’importo, si tratta di un obbligo in quanto soggetto passivo di traslazione del debito (stipendio) che ha nei confronti del lavoratore.

L’azienda trattiene mensilmente e fino a concorrenza l’importo, pari al quinto dello stipendio netto, e si vincola a sua volta a pagare la finanziaria o l’ente finanziatore.

Ma l’azienda oltre ad essere obbligata a gestire il debito in busta paga, viene spesso chiamata anche in fase precontrattuale, a fornire informazioni e spesso sopportare dei costi.

L’azienda, infatti, riceve direttamente dalle società finanziarie, dei questionari, a volte complessi, attraverso i quali questi soggetti terzi tentano di ottenere tutte le informazioni a loro necessarie a concedere il prestito.

Questi questionari, non sono obbligatori per l’azienda, anzi spesso se ne sconsiglia la compilazione, in quanto potrebbe anche coinvolgere dati sensibili privi di specifica liberatoria ed inoltre un involontario errore di compilazione potrebbe rende l’azienda corresponsabile nell’estinzione del debito in caso di insolvenza del lavoratore.

Più consigliato invece predisporre una mera lettera da rilasciare al dipendente, con i dati principali necessari.

Una volta che il lavoratore riceve il benestare al prestito, l’azienda, è tenuta a procedere alla trattenuta in paga ed al versamento, entro il mese successivo, dell’importo al concessionario.

Infine, si ricorda che non esiste per l’azienda l’obbligo di sopportare i costi gestionali della cessione, costi che possono essere ri-addebitati al dipendente (meglio comunque prevederlo nel regolamento aziendale).

L’argomento è stato qui trattato volutamente in modo sintetico e semplificato ad uso esclusivo dei clienti dello studio, di conseguenza, non costituisce un parere giuridico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.


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