“Non può esser già un nuovo anno. Io non ho ancora finito l’anno scorso” (Charles M. Schulz)
Il 28 Dicembre è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge n.103/2004 avente titolo “diposizioni in materia di lavoro”, che antecede l’approvazione e pubblicazione della classica legge di bilancio per il 2025.
Dobbiamo subito sottolineare che vi sono alcune novità abbastanza rilevanti che vengono introdotte in ambito di cassa integrazione, contratti a termine e anche attività stagionali, smart working, assenze ingiustificate e altre cosine.
Prima novità importante: nei contratti a termine la durata del periodo di prova sarà di 1 giorno di effettiva prestazione ogni quindici giorni di calendario, con un minimo di due giorni ed un massimo di 15 giorni per i contratti fino a 6 mesi e 30 giorni per quelli fino a 12 mesi.
Altra novità rilevante introdotta, che darà adito a molte discussioni, è che in caso di assenza ingiustificata oltre i termini previsti dal CCNL o, se non previsti, oltre i 15 giorni, l’azienda comunicherà alla ITL l’assenza del lavoratore e il rapporto si intenderà risolto per dimissioni per fatti concludenti senza diritto alla Naspi.
Si tratta di due argomenti, periodo di prova nei contratti a termine e dimissioni senza Naspi in caso di assenza ingiustificata, che modificano l’ordinaria operatività delle aziende e che pertanto richiedono particolare attenzione.
Ci sarà sicuramente necessità di ulteriori interventi esplicitativi, almeno da parte del Ministero del Lavoro e dell’Ispettorato, per evitare incomprensioni e potenziali contenziosi.
Dalla lettura della legge emergono però anche ulteriori novità, per certi versi minori, ma comunque degne di attenzione.
Il lavoratore che svolga un lavoro durante la Cassa Integrazione non ha diritto per le giornate di lavoro a ricevere il trattamento di CIG (o FIS…), avendo inoltre l’onere di comunicare preventivamente all’Inps che inizierà un lavoro durante la cassa integrazione.
Altra novità è che i contratti collettivi potranno identificare attività stagionali, oltre a quelle di legge, anche quelle date da intensificazioni di attività in determinati periodi dell’anno e in caso di esigenze tecnico produttive o collegate a cicli stagionali.
Un passaggio della norma apparentemente passato in sordina ma che avrà riflessi operativi importanti è la modifica al decreto sicurezza dei comportamenti che il medico del lavoro deve tenere alla ripresa del lavoro dopo una assenza prolungata.
Viene ora previsto che, decorsi i sessanta giorni di assenza, il medico valuta se sia necessario fare la visita a sua discrezione e responsabilità, ma se non lo ritenga necessario dovrà finalmente esprimere per iscritto il giudizio di idoneità alla specifica mansione.
Viene anche previsto l’obbligo di comunicazione al Ministero del Lavoro entro cinque giorni, dell’attivazione di contratti di Smart Working, anche in caso di proroga o di cessazione di tale tipologia di svolgimento dell’attività lavorativa (comunicazione abbastanza inutile ndr).
L’argomento è stato qui trattato volutamente in modo sintetico e semplificato ad uso esclusivo dei clienti dello studio, di conseguenza, non costituisce un parere giuridico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.