“A forza di complicarci la vita, non sappiamo più godere della vita.” (Lucien Arréat)
È arrivata la legge di bilancio per il 2025 e, come sempre, quasi fosse uno sport nazionale si cambiano le regole del gioco e si complicano ancor più cose obiettivamente già complicate.
Innanzitutto, dal cedolino paga di gennaio scompare lo sgravio contributivo del 6%-7%, sconto che l’anno scorso era invece previsto per tutti i lavoratori con un reddito imponibile Inps inferiore a 35.000€ (retribuzione lorda mensile inferiore a 2.692€).
A parziale ristoro, per i lavoratori con reddito fiscale inferiore a 20.000€, viene ora introdotta una ulteriore quota di trattamento integrativo supplementare (TIRS).
Più precisamente, per i lavoratori con reddito fiscale fino ad 8.500€, si applicherà un TIRS del 7,1%; per i redditi oltre 8.500€ e fino ad €15.000, si applicherà un TIRS del 5,3% e per i lavoratori con redditi oltre i 15.000€ e fino a 20.000€ si applicherà un TIRS del 4,8%.
Vengono anche confermati per il 2025 i tre scaglioni Irpef: 23% lordo per i redditi fino a 28.000€; 35% per i redditi tra €28001 e €50.000; infine il 43% per i redditi superiori a €50.000.
Le detrazioni sui redditi di lavoro dipendente, ovvero lo “sconto” che si applica alla tassazione calcolata secondo le aliquote irpef, rimangono le stesse dell’anno scorso: €1.955 per i redditi fino a 15.000€, mentre per i redditi fino a 28.000€ e per quelli fino a 50.000€ si applica una particolare formula.
Per i redditi tra 15.000 e 28.000€ la formula che determina la detrazione applicabile è: €1910 + €1.1190 x ((€28.000 – reddito complessivo) / (28.000 – 15.000)).
Per i redditi tra 28.000€ e 50.000€ la formula che determina la detrazione applicabile è: €1.910 x ((50.000 – reddito complessivo) / 22.000.
Viene però introdotta anche una nuova ed ulteriore detrazione per i titolari di reddito complessivo compreso tra €20.000 ed €40.000.
Ovvero, vi sarà una ulteriore detrazione di €1.000 per i redditi tra 20.000€ e 32.2000€, ed una detrazione data da una formula matematica per i redditi tra 32.000€ e fino ad €40.000.
Si, lo sappiamo, vi siete già persi, ma precisiamo che non è colpa nostra, in realtà le cose sono anche più complesse di come qui riportate, noi abbiamo provato a semplificarle per quanto possibile.
Quello che possiamo dire è che anche quest’anno l’elefante ha partorito il topolino, nessuna semplificazione, anzi, ma il risultato è fondamentalmente risibile.
A conclusione vogliamo accennare anche l’ulteriore novità, che andremo ad approfondire prossimamente, cioè da quest’anno i rimborsi ai lavoratori delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto (leggasi taxi) saranno esenti solo se effettuati con metodi tracciabili, esclusi cioè i contanti.
Se quindi non vi è modo di dimostrare il pagamento, il rimborso al dipendente in trasferta dovrà essere assoggettato a tassazione e contribuzione ordinaria in quanto retribuzione a tutti gli effetti.
L’argomento è stato qui trattato volutamente in modo sintetico e semplificato ad uso esclusivo dei clienti dello studio, di conseguenza, non costituisce un parere giuridico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.